I mesi estivi sono stati molto concitati: il DPR 74/13 che ha portato una netta rivoluzione nel mondo della manutenzione e della verifica di efficienza energetica è stato prima rimandato ad Ottobre, poi due direttive regionali a distanza di poco tempo l’una dall’altra specificavano meglio le intenzioni di attuazione da parte della Regione Veneto ed infine una nota del Ministero dello Sviluppo Economico in cui si mettono alcuni punti fermi sull’attuazione del tanto contestato decreto.

Per chi non sapesse in cosa consiste rimando al nostro articolo “La manutenzione ai tempi del DPR 74/13“; in pratica il decreto integra e amplia la normativa sull’efficienza energetica che prima riguardava principalmente gli impianti di riscaldamento (prevalentemente a gas) ed estende diversi obblighi anche agli impianti di climatizzazione estiva (condizionatori, chiller, ecc.) con un occhio alla nuova impiantistica tenendo conto di sistemi multi-energia (tra cui i cosiddetti sistemi ibridi, che potete approfondire qui).

Ciò a cui è stato dato risalto di tutto il decreto, tuttavia, è stata la tempistica di autocertificazione che alcune associazioni dei consumatori (Federconsumatori in testa) ha male interpretato come tempistica obbligatoria per manutenzione e analisi dei fumi; in pratica l’informazione errata diffusa era che per le caldaiette (<35kW) la manutenzione si sarebbe fatta ogni 4 anni con un “grande risparmio per i consumatori“. Peraltro invitavano incoscientemente le persone a diffidare del proprio manutentore che all’epoca (prima che uscisse il decreto di attuazione) dava tempistiche differenti. A prescindere dalla logica con cui certe associazioni pensano di tutelare i propri utenti, l’ultima nota del Ministero dello Sviluppo Economico pone delle risposte definitive ad alcune domande.

In particolare la FAQ numero 5:

5. Quando e su quali impianti si eseguono i controlli di efficienza energetica?

I controlli di efficienza energetica, si eseguono, ai sensi dell’art.8, comma 1 del D.P.R. 74/2103 in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.”

L’art. 8, comma 3 del D.P.R. 74/2103, prevede che i controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:
a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.”

In definitiva oltre a quando verrà effettuata la manutenzione ordinaria (scheda 11.0.1 del libretto Regionale Veneto), bisognerà effettuare una verifica di efficienza energetica dell’impianto anche qualora si eseguano riparazioni tali da poter modificare il rendimento dell’impianto: ad esempio quando si sostituisce lo scambiatore principale, la valvola del gas, ecc.

Ciò che rimane “ogni 4 anni” (per generatori di calore < 100 kW) è l’invio del rapporto di efficienza energetica (tipo II) al Catasto degli impianti termici.

Pertanto a partire dal 1° Ottobre 2014 offriremo il servizio di manutenzione a tariffa unica stagionale che comprenderà tutte le operazioni obbligatorie di legge e il rilascio del libretto di impianto precompilato. Faremo di tutto per diminuire al massimo l’impatto economico della nuova normativa e nel contempo mantenere l’elevata qualità del servizio che da sempre ci contraddistingue, tuttavia le operazioni obbligatorie annue sono aumentate, di conseguenza l’aue